La legge regionale 12/2002 (articolo 23 bis) affida all’Amministrazione regionale attraverso il CATA il compito di promuovere le botteghe scuola con l’obiettivo di valorizzare i mestieri artigiani e di tramandare, in particolare alle giovani generazioni, le conoscenze del saper fare artigiano.
Nella bottega scuola il maestro artigiano svolge attività di insegnamento, di promozione e diffusione dei mestieri e delle tecniche produttive.
Possono costituire la bottega scuola più imprese esercitanti la medesima attività, fra quelle individuate dalla Commissione regionale dell’artigianato.
La Commissione regionale per l’artigianato nella seduta del 29 maggio 2014, ha individuato i settori di attività ed i mestieri artigiani per il riconoscimento delle botteghe scuola.
Possono presentare domanda per il riconoscimento delle botteghe scuola le imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dall’art. 87 ter del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano (DPReg 25 gennaio 2012, n.33/Pres).
Con il regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 12 maggio 2014, n. 087/Pres. (sul B.U.R. 21 maggio 2014, n. 21) sono stati stabiliti i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola.
Il riconoscimento della bottega scuola avviene con decreto dell’Assessore competente alle attività produttive.
Ai fini del riconoscimento della bottega scuola sono richiesti i seguenti requisiti:
La Commissione regionale per l’artigianato nella seduta del 29 maggio 2014, ha individuato i settori di attività ed i mestieri artigiani per il riconoscimento delle botteghe scuola.
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