Oggetto del contributo
Promuovere e sostenere la nascita di nuove imprese artigiane
Beneficiari
Microimprese, piccole e medie imprese iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.), di cui all’art. 13 della legge regionale 12/2002.
Obbligo di copertura di polizza assicurativa ai sensi della Legge 213/2023 (Polizza catastrofale).
Regolarità del documento DURC.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente dall'impresa beneficiaria del contributo, pena l'inammissibilità totale della relativa spesa, tramite le seguenti modalità:
Il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 1000 euro può essere effettuato dal beneficiario del contributo in contanti e deve essere comprovato mediante una dichiarazione liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla documentazione di cui all'articolo 11, comma 2.
L'avvenuto sostenimento della spesa è comprovato mediante la presentazione dell'estratto conto bancario e, nel caso di pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L'ufficio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi effettuati con le modalità di cui al comma 4 e privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca a supporto ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivocabile.
Non sono ammesse le compensazioni.
L’impresa deve essere iscritta all’A.I.A. per la prima volta. Nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda, il titolare o il socio imprenditore dell’impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all’A.I.A. e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana già iscritta al registro delle imprese.
a) spese legali direttamente connesse alla costituzione dell’impresa, nel limite massimo del 5% dell’investimento complessivo;
a bis) l’acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale.
b) acquisto di macchinari, attrezzature, macchine operatrici prive di targa, nuovi di fabbrica da destinare esclusivamente alla nuova attività artigiana, di importo unitario superiore a € 100,00, al netto dell’IVA; in deroga sono ammissibili i beni di importo inferiore a euro 100,00, al netto dell’IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.
b bis) acquisto di autocarri nuovi di fabbrica (no usati e a km 0) omologati come N1 ad uso esclusivo aziendale, utilizzati solamente per l’esercizio dell’attività di impresa, con una portata massima complessiva non superiore a 35 quintali ed un numero massimo di tre posti.
c) acquisto di arredi per ufficio.
d) acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.
e) interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 19/2009 esclusa la costruzione (sono ammissibili a condizione che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell’impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata pari a quella del vincolo di destinazione di cui all’art. 22, previo assenso scritto del proprietario).
f) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti massimi fissati dal decreto del Presidente della Regione 453/2005, per gli interventi di cui alla lettera e).
f bis) spese relative al salario netto relativo ai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
f ter) spese per facilitare l’accesso al commercio elettronico di cui all’articolo 37:
f quater) spese legate all’utilizzo di piattaforme di crowdfunding.
f quinques) spese per i corsi di formazione attinenti all’attività aziendale rivolti al titolare ed ai dipendenti.
N.B.: nel caso dei beni di cui ai punti b) e b bis), è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria o leasing operativo, a condizione che il relativo contratto, da allegare alla domanda di contributo, preveda l’obbligo del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza del contratto. L’importo massimo ammissibile non deve superare il valore del bene ed è commisurato all’arco temporale di cui all’articolo 9, comma 2. Non sono ammissibili la quota interessi e le spese accessorie.
Le spese sono ammissibili alle seguenti condizioni:
Per il commercio elettronico:
L’intensità dell’aiuto è pari al 40% delle spese ammissibili ed è elevata al 50% qualora sussista una delle seguenti condizioni:
Qualora all’impresa sia stato attribuito il rating di legalità dall’autorità Garante della concorrenza e mercato, l’intensità d’aiuto sarà aumentata di ulteriori 5 punti percentuali.
La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti per i punti a), b), c), d), e) e f):
importo minimo pari a 5.000,00 euro
N.B.: per le iniziative di cui al punto b bis), relative all’acquisto di autocarri omologati come N1, l’importo massimo di spesa ammissibile è pari a 10.000,00 euro.
La spesa relativa all’acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale ha i seguenti limiti:
importo minimo pari a 1.500,00 euro
La spesa relativa al salario netto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ha i seguenti limiti:
L’ammontare del contributo per le spese relative al salario netto è pari a:
250,00 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo pieno;
150,00 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo parziale.
Le spese per facilitare l’accesso al commercio elettronico ha i seguenti limiti:
importo minimo pari a 1.500,00 euro;
1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II sono cumulabili con le misure statali, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell’articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato alle seguenti condizioni:
gli incentivi complessivamente percepiti non superino l’importo della spesa sostenuta effettivamente dall’impresa;
1 ter. E’ consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
Contributo a fondo perduto in regime “de minimis” – Regolamento UE 2023/2831
Procedimento valutativo a sportello con svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con contestuale rendiconto e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Per ulteriori dettagli sulla disciplina si rinvia alle disposizioni del regolamento emanato con DPReg 33/2012.
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano (testo coordinato);
Disciplina organica dell'artigianato: legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso: legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, art. 36 e successivi