Oggetto del contributo
Misure di sostegno per le lavorazioni tipiche.
Beneficiari
Microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002, come definiti dal D.P.Reg. 400/2002.
Obbligo di copertura di polizza assicurativa ai sensi della Legge 213/2023 (Polizza catastrofale).
Regolarità del documento DURC.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente dall’impresa beneficiaria del contributo, pena l’inammissibilità totale della relativa spesa, tramite le seguenti modalità:
Il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 1000 euro può essere effettuato dal beneficiario del contributo in contanti e deve essere comprovato mediante una dichiarazione liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla documentazione di cui all’articolo 11, comma 2.
L’avvenuto sostenimento della spesa è comprovato mediante la presentazione dell’estratto conto bancario e, nel caso di pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L’ufficio competente valuta l’ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi effettuati con le modalità di cui al comma 4 e privi degli estremi della fattura, a condizione che l’impresa produca a supporto ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l’avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente.
Non sono ammesse le compensazioni.
a) tradizionalità: nella lavorazione sono riconoscibili tecniche e modalità, prevalentemente manuali, che si sono consolidate e tramandate nella cultura locale o regionale;
b) unicità e specificità: l'insieme di queste caratteristiche rende il prodotto irriproducibile al di fuori del suo contesto originario, conferendogli un valore unico;
c) identità culturale: il prodotto diventa espressione dell'identità e della conoscenza collettiva di una comunità locale, richiamando familiarità e radici.
Rientrano tra le produzioni tipiche le seguenti lavorazioni artigianali:
a) lavorazione del legno e dell’arredo tradizionale, incluse falegnameria, intaglio, tornitura e restauro di manufatti lignei;
b) lavorazione artistica della pietra, della ceramica e del vetro;
c) lavorazioni del ferro battuto e dei metalli artistici;
d) lavorazioni dei tessuti, dei ricami, dei merletti, della sartoria tradizionale e dei costumi storici;
e) lavorazioni della pelletteria e della calzatura artigianale;
f) liuteria e costruzione artigianale di strumenti musicali;
g) lavorazioni artigianali di trasformazione agroalimentare tradizionale, purché svolte secondo tecniche di tipo artigianale e connesse alla tradizione territoriale.
Promozione dell’artigianato tipico. Sono ammissibili le spese per:
a) iniziative dirette a favorire la successione dell’impresa artigiana:
N.B.: per le iniziative sopra citate sono ammissibili:
acquisto di autocarri omologati come N1 ad uso esclusivo aziendale, utilizzati solamente per l’esercizio dell’attività di impresa, con una portata massima complessiva non superiore a 35 quintali ed un numero massimo di tre posti;
b) interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 19/2009 realizzati al di fuori delle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali, esclusa la costruzione:
c) attività di divulgazione, trasmissione delle competenze e conoscenze artigiane:
d) partecipazione a eventi fieristici o altre manifestazioni promozionali, al di fuori delle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:
e) attività volte all’ottenimento o alla tutela dei marchi di qualità:
f) costituzione di reti d’impresa, consorzi o altre forme di aggregazione tra imprese artigiane, finalizzate alla valorizzazione, promozione e commercializzazione delle produzioni tipiche o volte all’ottenimento o alla tutela dei marchi di qualità:
Le spese al punto b) sono ammissibili alle seguenti condizioni:
che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell’impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all’art. 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all’art.13, c. 9;
Per l’iniziativa di cui al punto d) gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare ed entro i limiti massimi di spesa complessiva di cui all’articolo 47 quinquies, comma 3. La partecipazione agli eventi in questa linea contributiva non preclude la presentazione di eventuali domande sul canale contributivo di "mostre e fiere" per la partecipazione agli eventi approvati dal Calendario fieristico nazionale ed internazionale.
Per l’iniziativa di cui al punto b) non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all’articolo 47 ter e, a titolo esemplificativo:
Per l’iniziativa di cui al punto c) non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all’articolo 47 ter e, a titolo esemplificativo:
Per l’iniziativa di cui al punto d) non sono considerate ammissibili le spese di cui all’articolo 34.5.
Per l’iniziativa di cui al punto e) non sono considerate ammissibili le spese per i costi periodici di mantenimento di marchi e certificazioni già in essere.
Per l’iniziativa di cui al punto f) non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all’articolo 47 ter e, a titolo esemplificativo:
L’intensità dell’aiuto è pari al 30% delle spese ammissibili ed è elevata al 40% qualora sussista una delle seguenti condizioni:
Qualora all’impresa sia stato attribuito il rating di legalità dall’autorità Garante della concorrenza e mercato, l’intensità d’aiuto sarà aumentata di ulteriori 5 punti percentuali.
La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti per il punto a):
N.B.: per le iniziative di cui al punto b bis), relative all’acquisto di autocarri omologati come N1, l’importo massimo di spesa ammissibile è pari a 10.000,00 euro.
La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti per il punto b):
La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti per i punti c), d) e) e f):
1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II sono cumulabili con le misure statali, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell’articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato alle seguenti condizioni:
Contributo a fondo perduto secondo la regola “de minimis”– Regolamento UE 2023/2831
Procedimento valutativo a sportello con svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con contestuale rendiconto e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, per spese che possono arrivare fino 01/01 dell’anno precedente a quello di presentazione. Per ulteriori dettagli sulla disciplina si rinvia alle disposizioni del regolamento emanato con DPReg 33/2012.
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano: testo coordinato
Disciplina organica dell'artigianato: legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso: legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, art. 36 e successivi
- Rete fissa 800 098 788
- Cellulare o dall’estero 040 0649013