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Contributi

Artigianato tipico (attivo dal 15/06/2026)

Oggetto del contributo

Misure di sostegno per le lavorazioni tipiche.

Beneficiari

Microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002, come definiti dal D.P.Reg. 400/2002.

Avvertenze

Requisito di ammissibilità per la presentazione della domanda

Obbligo di copertura di polizza assicurativa ai sensi della Legge 213/2023 (Polizza catastrofale).

Requisito per la liquidazione

Regolarità del documento DURC.

Pagamenti

Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente dall’impresa beneficiaria del contributo, pena l’inammissibilità totale della relativa spesa, tramite le seguenti modalità:

  • bonifico bancario
  • assegno
  • ricevuta bancaria
  • RID (Rapporto Interbancario Diretto)
  • strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente all’impresa.

Il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 1000 euro può essere effettuato dal beneficiario del contributo in contanti e deve essere comprovato mediante una dichiarazione liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla documentazione di cui all’articolo 11, comma 2.

Comprovazione e limiti di spesa

L’avvenuto sostenimento della spesa è comprovato mediante la presentazione dell’estratto conto bancario e, nel caso di pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L’ufficio competente valuta l’ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi effettuati con le modalità di cui al comma 4 e privi degli estremi della fattura, a condizione che l’impresa produca a supporto ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l’avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente.

Non sono ammesse le compensazioni.

Fatture

  • per le fatture italiane si chiede di presentare copia in pdf del documento scaricato tramite Sdi (Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate);
  • per le fatture estere UE si chiede di inviare la fattura originale e la relativa fattura di integrazione, scaricata tramite Sdi, che riporti l'anagrafica del fornitore, relativo numero di fattura, importo e data che deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda;
  • per le fatture estere extra UE si chiede di inviare la fattura originale e la relativa autofattura, scaricata tramite Sdi, che riporti l'anagrafica del fornitore, relativo numero di fattura, importo e data che deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda.

Chi può partecipare

Imprese artigiane che operano nelle lavorazioni tipiche che siano in possesso di un marchio di qualità DOP (Denominazione d'Origine Protetta) o IGP (Indicazione Geografica Protetta) o PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) o De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) oppure, in alternativa, di almeno due dei seguenti requisiti:

a) tradizionalità: nella lavorazione sono riconoscibili tecniche e modalità, prevalentemente manuali, che si sono consolidate e tramandate nella cultura locale o regionale;

b) unicità e specificità: l'insieme di queste caratteristiche rende il prodotto irriproducibile al di fuori del suo contesto originario, conferendogli un valore unico;

c) identità culturale: il prodotto diventa espressione dell'identità e della conoscenza collettiva di una comunità locale, richiamando familiarità e radici.

Rientrano tra le produzioni tipiche le seguenti lavorazioni artigianali:

a) lavorazione del legno e dell’arredo tradizionale, incluse falegnameria, intaglio, tornitura e restauro di manufatti lignei;

b) lavorazione artistica della pietra, della ceramica e del vetro;

c) lavorazioni del ferro battuto e dei metalli artistici;

d) lavorazioni dei tessuti, dei ricami, dei merletti, della sartoria tradizionale e dei costumi storici;

e) lavorazioni della pelletteria e della calzatura artigianale;

f) liuteria e costruzione artigianale di strumenti musicali;

g) lavorazioni artigianali di trasformazione agroalimentare tradizionale, purché svolte secondo tecniche di tipo artigianale e connesse alla tradizione territoriale.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Domanda con contestuale rendiconto per spese ammissibili a partire da 01/01/2025.Presentazione domande dalle ore 10,00 del 15/06/2026 alle 16,00 del 31/12/2026 tramite front end Regionale con accreditamento tramite SPID o CNS.

Spese ammissibili

Promozione dell’artigianato tipico. Sono ammissibili le spese per: 

a) iniziative dirette a favorire la successione dell’impresa artigiana:

  • spese di cui all’articolo 59. Trovano applicazione altresì le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60 del Testo Unico;

N.B.: per le iniziative sopra citate sono ammissibili:

  • acquisto di autocarri omologati come N1 ad uso esclusivo aziendale, utilizzati solamente per l’esercizio dell’attività di impresa, con una portata massima complessiva non superiore a 35 quintali ed un numero massimo di tre posti;

  • quota capitale dei canoni della locazione finanziaria o leasing operativo, a condizione che il relativo contratto, da allegare alla domanda di contributo, preveda l’obbligo del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza del contratto. L’importo massimo ammissibile non deve superare il valore del bene ed è commisurato all’arco temporale di cui all’articolo 9, comma 1. Non sono ammissibili la quota interessi e le spese accessorie;

b) interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 19/2009 realizzati al di fuori delle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali, esclusa la costruzione:

  • lavori di ammodernamento, ampliamento, restauro, ristrutturazione e straordinaria manu-tenzione di immobili adibiti o da adibire a laboratori;
  • spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite massimo del 15% degli investimenti sopra citati;

c) attività di divulgazione, trasmissione delle competenze e conoscenze artigiane:

  • affitto dei locali o occupazione di aree pubbliche per l’organizzazione di incontri ed esposizioni delle lavorazioni create dall’imprenditore artigiano;
  • ideazione e produzione di materiale informativo, promozionale e pubblicitario;

d) partecipazione a eventi fieristici o altre manifestazioni promozionali, al di fuori delle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:

  • tassa di iscrizione;
  • affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
  • allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, del-le attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il montaggio/smontaggio;

e) attività volte all’ottenimento o alla tutela dei marchi di qualità:

  • costi sostenuti per ottenere il riconoscimento del marchio di qualità, quali le spese per la consulenza ai fini dello studio e stesura della domanda, per il deposito, per la traduzione e per l’assistenza in procedure di opposizione, attive e passive, per la registrazione di un marchio;
  • le spese per la tutela del marchio di qualità ottenuto, quali consulenza in materia di strategie di protezione del marchio, servizio di controllo e di gestione del marchio;

f) costituzione di reti d’impresa, consorzi o altre forme di aggregazione tra imprese artigiane, finalizzate alla valorizzazione, promozione e commercializzazione delle produzioni tipiche o volte all’ottenimento o alla tutela dei marchi di qualità:

  • acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a definire le azioni da realizzare attraverso il progetto di aggregazione in rete;
  • acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a definire il piano di fattibilità economica, tecnica e finanziaria e per la stesura del contratto di rete;
  • onorario notarile sostenuto per la costituzione della rete e per la formalizzazione del relativo contratto;
  • acquisto e realizzazione di spazi e materiali promozionali e informativi relativi al progetto di aggregazione in rete.

Le spese al punto b) sono ammissibili alle seguenti condizioni:

  • che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell’impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all’art. 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all’art.13, c. 9;

  • che l’unità immobiliare, per gli immobili già adibiti a laboratorio, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività produttiva in essere.

Per l’iniziativa di cui al punto d) gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare ed entro i limiti massimi di spesa complessiva di cui all’articolo 47 quinquies, comma 3. La partecipazione agli eventi in questa linea contributiva non preclude la presentazione di eventuali domande sul canale contributivo di "mostre e fiere" per la partecipazione agli eventi approvati dal Calendario fieristico nazionale ed internazionale.

Spese non ammissibili a titolo esemplificativo

Per l’iniziativa di cui al punto b) non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all’articolo 47 ter e, a titolo esemplificativo:

  • spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda;
  • spese per l'acquisto di terreni e fabbricati;
  • spese per la costruzione di fabbricati;
  • spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti;
  • oneri connessi all’IVA, qualora non costituisca un costo, ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
  • spese generali;
  • ammortamento di immobili.

Per l’iniziativa di cui al punto c) non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all’articolo 47 ter e, a titolo esemplificativo:

  • personale;
  • viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell’impresa.

Per l’iniziativa di cui al punto d) non sono considerate ammissibili le spese di cui all’articolo 34.5.

Per l’iniziativa di cui al punto e) non sono considerate ammissibili le spese per i costi periodici di mantenimento di marchi e certificazioni già in essere.

Per l’iniziativa di cui al punto f) non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all’articolo 47 ter e, a titolo esemplificativo:

  • personale; 
  • viaggi e missione dei dipendenti e soci dell’impresa;
  • beni di consumo e beni usati;
  • servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, i servizi di contabilità o revisione contabile;
  • interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Intensità dell’aiuto e limiti di spesa

L’intensità dell’aiuto è pari al 30% delle spese ammissibili ed è elevata al 40% qualora sussista una delle seguenti condizioni:

  • imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria giovanile
  • imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria femminile
  • imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio economico

Qualora all’impresa sia stato attribuito il rating di legalità dall’autorità Garante della concorrenza e mercato, l’intensità d’aiuto sarà aumentata di ulteriori 5 punti percentuali.

La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti per il punto a):

  • importo minimo pari a 10.000,00 euro;
  • importo massimo pari a 150.000,00 euro.

N.B.: per le iniziative di cui al punto b bis), relative all’acquisto di autocarri omologati come N1, l’importo massimo di spesa ammissibile è pari a 10.000,00 euro.

La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti per il punto b):

  • importo minimo pari a 5.000,00 euro;
  • importo massimo pari a 75.000,00 euro.

La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti per i punti c), d) e) e f):

  • importo minimo pari a 3.000,00 euro;
  • importo massimo pari a 30.000,00 euro.

Cumulabilità del contributo

1. Gli incentivi di cui al titolo II non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II sono cumulabili con le misure statali, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell’articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

  • gli incentivi complessivamente percepiti non superino l’importo della spesa sostenuta effettivamente dall’impresa;
  • l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” percepiti dall’impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, comprensivo dell’incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 300.000,00 euro.
1 ter. E’ consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Informazioni aggiuntive

Contributo a fondo perduto secondo la regola “de minimis”– Regolamento UE 2023/2831

Procedimento valutativo a sportello con svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con contestuale rendiconto e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, per spese che possono arrivare fino 01/01 dell’anno precedente a quello di presentazione. Per ulteriori dettagli sulla disciplina si rinvia alle disposizioni del regolamento emanato con DPReg 33/2012.

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano: testo coordinato

Disciplina organica dell'artigianato: legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso: legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, art. 36 e successivi

Richiesta informazioni

È possibile richiedere assistenza tecnica ad Insiel ai seguenti recapiti, precisando il nome dell’applicativo per cui si richiede assistenza (se in merito a Istanze On Line o al sistema di identità digitale):
  • Service Desk Insiel (lun-ven 8.00 – 18.00 post selezione 4 e poi 2):

          - Rete fissa 800 098 788

          - Cellulare o dall’estero 040 0649013
  • e-mail Insiel: assistenza.gest.doc@insiel.it