Oggetto del contributo
Contributo a fondo perduto per favorire competitività e l’innovazione tecnologica delle imprese artigiane.
Beneficiari
Imprese artigiane iscritte all’Albo Imprese Artigiane (AIA) da almeno 3 anni, che non siano iscritte all’artigianato artistico e tradizionale (non vale se l’impresa pur essendo iscritta all’artigiano artistico e tradizionale risiede in un zona omogenea diversa da A e B) e che non facciano nello stesso anno solare domanda per la linea imprese di piccolissime dimensioni
Obbligo di copertura di polizza assicurativa ai sensi della Legge 213/2023 (Polizza catastrofale).
Regolarità del documento DURC.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente dall’impresa beneficiaria del contributo, pena l’inammissibilità totale della relativa spesa, tramite le seguenti modalità:
L’avvenuto sostenimento della spesa è comprovato mediante la presentazione dell’estratto conto bancario e, nel caso di pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L’ufficio competente valuta l’ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi effettuati con le modalità di cui al comma 4 e privi degli estremi della fattura, a condizione che l’impresa produca a supporto ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l’avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente.
Non sono ammesse le compensazioni.
Sono finanziabili le iniziative dirette ad introdurre nel processo aziendale innovazioni di prodotto e di processo.
Sono ammissibili le spese per:
a) Acquisto e installazione di macchinari, macchine operatrici prive di targa , impianti, strumenti e attrezzature nuove di fabbrica di importo unitario pari o superiore a 100,00 euro al netto dell’IVA; in deroga sono ammissibili i beni inferiori a euro 100,00, al netto dell’IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa;
a bis) Acquisto di autocarri nuovi di fabbrica (no usati e a km 0) omologati come N1 ad uso esclusivo aziendale, utilizzati solamente per l’esercizio dell’attività di impresa, con una portata massima complessiva non superiore a 35 quintali ed un numero massimo di tre posti.
b) Hardware e beni immateriali quali software e licenze d’uso (tablet, smartphone non sono ammissibili), di importo unitario pari o superiore a 100,00 euro al netto dell’IVA; in deroga sono ammissibili i beni inferiori a euro 100,00, al netto dell’IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa;
b bis) Installazione degli hardware e dei software di cui alla lettera b), di importo pari o superiore a 300,00 euro, al netto dell’IVA;
b ter) Personalizzazione dei software in uso presso l’impresa volta ad introdurre nel processo aziendale le innovazioni di cui al comma 2, di importo pari o superiore a 300,00 euro, al netto dell’IVA;
b quater) Assistenza iniziale all’imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e ai dipendenti finalizzata al corretto utilizzo dei beni acquistati ai sensi delle lettere precedenti, con esclusione delle spese di trasferta.
N.B.: nel caso dei beni di cui ai punti a) e a bis), è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria o leasing operativo, a condizione che il relativo contratto, da allegare alla domanda di contributo, preveda l’obbligo del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza del contratto. L’importo massimo ammissibile non deve superare il valore del bene ed è commisurato all’arco temporale di cui all’articolo 9, comma 1. Non sono ammissibili la quota interessi e le spese accessorie.
L’intensità dell’aiuto è pari al 40% delle spese ammissibili più un eventuale 5% se all’impresa è stato attribuito il rating di legalità dall’autorità Garante della concorrenza e mercato.
La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti:
N.B.: per le iniziative di cui al punto a bis), relative all’acquisto di autocarri omologati come N1, l’importo massimo di spesa ammissibile è pari a 10.000,00 euro.
1. Gli incentivi di cui al titolo II non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II sono cumulabili con le misure statali, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell’articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato alle seguenti condizioni:
1 ter. E’ consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
Contributo a fondo perduto secondo la regola “de minimis”– Regolamento UE 2023/2831
Procedimento valutativo a sportello con svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con contestuale rendiconto e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, per spese che possono arrivare fino 01/01 dell’anno precedente a quello di presentazione. Per ulteriori dettagli sulla disciplina si rinvia alle disposizioni del regolamento emanato con DPReg 33/2012.
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano: testo coordinato
Disciplina organica dell'artigianato: legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso: legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, art. 36 e successivi