Commercio Elettronico (domande 2022)

Domanda con contestuale rendiconto

Forma di agevolazione

Contributo a fondo perduto secondo la regola “de minimis”– Regolamento UE 1407/2013
ATTENZIONE!!!

  1. Il pagamento è effettuato, pena l’inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente dal beneficiario del contributo e tramite le seguenti modalità: bonifico bancario, assegno, ricevuta bancaria, RID (Rapporto Interbancario Diretto) e strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente all’impresa;
  2. L’avvenuto sostenimento della spesa è comprovato mediante la presentazione dell’estratto conto bancario e, nel caso di pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L’ufficio competente valuta l’ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi effettuati con le modalità di cui al comma 4 e privi degli estremi della fattura, a condizione che l’impresa produca a supporto ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l’avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente;
  3. Il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 1000 euro può essere effettuato dal beneficiario del contributo in contanti e deve essere comprovato mediante una dichiarazione liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla documentazione di cui all’articolo 11, comma 2;
  4. Non sono ammesse le compensazioni;
  5. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dall’impresa beneficiaria del contributo (tramite proprio conto corrente), PENA L’INAMMISSIBILITA’ TOTALE DELLA SPESA.

Beneficiari

Microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002.

Iniziative finanziabili

  • a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico
  • b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico
  • c) promozione del sito di commercio elettronico

Le iniziative sono finanziabili anche se riferite alla ristrutturazione, al potenziamento o all’ampliamento del sito orientato al commercio elettronico già esistente, a condizione che per tale sito – o per altro sito intestato all’impresa richiedente il contributo – la stessa non abbia già beneficiato del contributo stesso e purché le modifiche per cui si chiede il finanziamento siano dettagliatamente descritte e documentate nella domanda e verificabili a consuntivo.

Spese ammissibili

a) spese per l’acquisizione dei seguenti servizi:

  • 1) consulenza rivolta alla creazione di siti orientati al commercio elettronico
  • 2) consulenza specialistica per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell’applicazione che gestisce l’attività di vendita o promozione via internet quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc.
  • 3) consulenza per l’integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM)
  • 4) assistenza iniziale all’imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, tra cui la consulenza per l’iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta
  • 5) la traduzione dei testi del sito
  • 6) promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente alle spese previste per l’acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico
  • 6 bis) realizzazione di video e foto necessari alla creazione del sito web in quanto parti integranti dei contenuti dello stesso.

b) spese per l’acquisizione dei seguenti beni materiali:

  • 1) hardware per una sola postazione completa (incluso sistema operativo)
  • 2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System

c) spese per l’acquisizione dei seguenti beni immateriali:

  • 1) sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza, purché strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica
  • 2) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System
  • 3) applicazioni e programmi per l’integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM).

L’IVA qualora costituisca un costo

Intensità dell’aiuto e limiti di spesa

L’intensità dell’aiuto è pari al 30% delle spese ammissibili ed è elevata al 40% qualora sussista una delle seguenti condizioni:

  • a) imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria giovanile
  • b) imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria femminile
  • c) imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio economico

La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti:

    • a) importo minimo pari a 3.000,00 euro
    • b) importo massimo pari a 30.000,00 euro.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Domanda con contestuale rendiconto per spese ammissibili a partire da 01/01/2021. Presentazione domande dalle ore 10,00 del 31/03/2022 alle 16,00 del 30/11/2022 31/12/2022 tramite front end Regionale con accreditamento tramite SPID o CNS. Per accedere alla pagina dedicata vai alla sezione “modulistica”.

Procedura di concessione

Procedimento valutativo a sportello con svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con contestuale rendiconto e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, per spese che possono arrivare fino 01/01 dell’anno precedente a quello di presentazione. Per ulteriori dettagli sulla disciplina si rinvia alle disposizioni del regolamento emanato con DPReg 33/2012.

Cumulabilità del contributo

1. Gli incentivi di cui al titolo II non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
1 bis In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II sono cumulabili con le misure statali, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell’articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato alle seguenti condizioni:
• a) gli incentivi complessivamente percepiti non superino l’importo della spesa sostenuta effettivamente dall’impresa;
• b) l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” percepiti dall’impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, comprensivo dell’incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 200.000,00 euro.
1 ter. E’ consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Riferimenti normativi

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano (testo coordinato); Disciplina organica dell'artigianato; Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;