Artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura (domande 2022)
Domanda con contestuale rendiconto
Forma di agevolazione
Contributo a fondo perduto secondo la regola “de minimis”– Regolamento UE 1407/2013
A T T E N Z I O N E ! ! !
- Il pagamento è effettuato, pena l’inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente dal beneficiario del contributo e tramite le seguenti modalità: bonifico bancario, assegno, ricevuta bancaria, RID (Rapporto Interbancario Diretto) e strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente all’impresa;
- L’avvenuto sostenimento della spesa è comprovato mediante la presentazione dell’estratto conto bancario e, nel caso di pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L’ufficio competente valuta l’ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi effettuati con le modalità di cui al comma 4 e privi degli estremi della fattura, a condizione che l’impresa produca a supporto ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l’avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente;
- Il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 1000 euro può essere effettuato dal beneficiario del contributo in contanti e deve essere comprovato mediante una dichiarazione liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla documentazione di cui all’articolo 11, comma 2;
- Non sono ammesse le compensazioni;
- Tutti i pagamenti devono essere effettuati dall’impresa beneficiaria del contributo (tramite proprio conto corrente), PENA L’INAMMISSIBILITA’ TOTALE DELLA SPESA.
Beneficiari
Microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002, come definiti dal D.P.Reg. 400/2002.
I beneficiari al momento della domanda devono essere iscritti alla categoria delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura.
Il laboratorio deve trovarsi in un centro urbano, dove per centro urbano si intendono le zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali; qualora il Comune non abbia definito le zone omogenee, il beneficiario deve allegare alla domanda di contributo una dichiarazione del Comune medesimo attestante che la zona nella quale è insediato il laboratorio è da considerarsi centro urbano.
Iniziative finanziabili
Promozione dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura nei centri urbani
Spese ammissibili
- a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili adibiti o da adibire a laboratori;
- b) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti massimi fissati dal decreto del Presidente della Regione 453/2005, per gli interventi di cui alla lettera a);
- c) acquisto di arredi da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera a);
- d) acquisto di hardaware / software, macchinari e attrezzature destinati o da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera a), di importo unitario superiore a 100,00 euro al netto dell’IVA; in deroga sono ammissibili beni di importo inferiore a euro 100,00, al netto dell’IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa
Le spese al punto a) sono ammissibili alle seguenti condizioni:
- che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell’impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all’art. 22, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all’art.13, c. 9;
- che l’unità immobiliare, per gli immobili già adibiti a laboratorio,al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività produttiva in essere.
Spese NON ammissibili a titolo esemplificativo
- Spese diverse da quelle considerate ammissibili;
- Spese per l’acquisto di terreni e fabbricati;
- Spese la costruzione di fabbricati;
- Spese per l’acquisto di automezzi;
- Spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;
- Spese per arredi e attrezzature destinati ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;
- Smartphone e tablet;
- Oneri connessi all’IVA qualora non costituisca un costo ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- Spese generali;
- Spese per beni di consumo o di ordinario uso;
- Acquisto di beni usati o in leasing;
- Ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.
Intensità dell’aiuto e limiti di spesa
L’intensità dell’aiuto è pari al 30% delle spese ammissibili ed è elevata al 40% qualora sussista una delle seguenti condizioni:
- a) imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria giovanile
- b) imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria femminile
- c) imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio economico
Qualora all’impresa all’impresa sia stato attribuito il rating di legalità dall’autorità Garante della concorrenza e mercato, l’intensità d’aiuto sarà aumentata di ulteriori 5 punti percentuali.
La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti:
- a) importo minimo pari a 5.000,00 euro
- b) importo massimo pari a 75.000,00 euro
Termini e modalità di presentazione della domanda
Domanda con contestuale rendiconto per spese ammissibili a partire da 01/01/2021. Presentazione domande dalle ore 10,00 del 31/03/2022 alle 16,00 del 30/11/2022 31/12/2022 tramite front end Regionale con accreditamento tramite SPID o CNS. Per accedere alla pagina dedicata vai alla sezione “modulistica”.
Procedura di concessione
Procedimento valutativo a sportello con svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con contestuale rendiconto e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, per spese che possono arrivare fino 01/01 dell’anno precedente a quello di presentazione. Per ulteriori dettagli sulla disciplina si rinvia alle disposizioni del regolamento emanato con DPReg 33/2012.
Cumulabilità del contributo
1. Gli incentivi di cui al titolo II non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
1 bis In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II sono cumulabili con le misure statali, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell’articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato alle seguenti condizioni:
• a) gli incentivi complessivamente percepiti non superino l’importo della spesa sostenuta effettivamente dall’impresa;
• b) l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” percepiti dall’impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, comprensivo dell’incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 200.000,00 euro.
1 ter. E’ consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.